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INDICE 1) Premessa: SICUREZZA E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 2) IL RISCHIO IN AMBIENTE DI LAVORO 3) La prevenzione primaria 4) Riferimenti
1) PREMESSA: SICUREZZA E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
La protezione degli ambienti di lavoro e della salute dei lavoratori è un diritto-dovere di tutti.
Tra i compiti dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di lavoro vengono stabiliti (L.R. 54182) il controllo e il coordinamento degli accertamenti sanitari periodica (ASPP) svolti dai Medici Competenti. Con ciò viene inteso che lo SPISAL deve vigilare sia sul rispetto degli obblighi che prevedono la sorveglianza sanitaria per determinate categorie di lavoratori (esposti a rischio professionale) sia sulla qualità (appropriatezza ed efficacia dei singoli atti medici). Una precondizione a questa attività è la regolare trasmissione al Servizio della relazione sanitaria periodica. Sottolineo ciò in quanto alcune aziende sono state invitate dal proprio Medico competente a soprassedere a tale invio ricevendone invece successivamente formale richiesta da parte dello S.P.I.S.A.L.. L’applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori è uscita ormai dalla fase di rodaggio per cui ci si attende da tutti i colleghi un adeguato riscontro funzionale ed anche professionale dei compiti che tale legge affida a loro. La precisa identificazione della posizione professionale dei Medico Competente definita dal testo 81 (e ancor prima dalla 626 e dal D.Lgs. 277/91) ha l'ovvia finalità di garantire prestazioni qualificate ed omogenee. Capita tuttavia di registrare ancora interventi scadenti, superficiali quando non addirittura palesemente errati. E’ da chiarire sin da subito che si sta parlando di casi accaduti per i quali potevano essere individuate specifiche responsabilità quali ad esempio : - audiometrie non eseguite in esposti a 100 dBA (il Ddl non aveva avvertito dell'introduzione di nuove macchine ma un sopralluogo più ravvicinato nel tempo avrebbe permesso di individuarle dato che erano riportate nel documento di valutazione), - radiografie non eseguite in esposti a silice, - soci esposti a rischio ma non visitati (il Ddl ha riferito che questa era stata l'indicazione del medico competente), - quindicenne giudicato 'idoneo' per lavori che esponevano ad amianto (il medico ha riferito che non aveva prestato attenzione alla data di nascita).
-Estratto da una nota dello SPISAL ULS di Vicenza- Con questa nota si intende quindi analizzare alcune situazioni che si sono presentate e svolgere nel contempo considerazioni che vogliono rappresentare atti di indirizzo generale. 1) Obbligatorietà della visita medica preventiva e periodica per lavoratori esposti a rischio professionale 2) Individuazione dei fattori di rischio 3) Monitoraggio biologico Non è sostenibile, come da taluno affermato, l’utilizzo della cadmiuria come "detector" di eventuali impieghi "clandestini". Sono parimenti da proscrivere la determinazione dei tiocianati urinari e la citologia dell’escreato, il primo per la dubbia significatività, il secondo per il discutibile valore preventivo. Su questi argomenti sarà utile comunque confrontarci. 4) Lavoratori esposti a rumore 5) Visite degli ambienti di lavoro 6) Riunione periodica (art. 11/626) 7) Significato degli accertamenti sanitari. Informazione ai lavoratori 8) Esecuzione delle visite mediche 9) Soci titolari di azienda 10) Lavoratori esposti a silice cristallina 11) Tutela della lavoratrici madri -Estratto da una nota dello SPISAL ULS di Vicenza-
2) IL RISCHIO IN AMBIENTE DI LAVORO Nell’ambiente di lavoro si definisce rischio la probabilità che si verifichi un evento dannoso; con il termine fattore di rischio si individua la causa che può determinare un simile evento.
Il rischio può essere classificato come segue:
1. Il rischio convenzionale è connaturato allo svolgimento a qualunque attività umana ed allo svolgimento di qualsiasi mansione; in pratica, è identico a quello presente anche nella popolazione generale, in ambiente extra-professionale. 2. Il rischio specifico è proprio della mansione svolta dal lavoratore; per esempio un addetto "martellista", cioè un operaio che usa il martello pneumatico, sarà esposto ai fattori di rischio: vibrazioni e rumore. Questi due primi fattori di rischio (convenzionale e specifico) sono generalmente confinati all’interno della fabbrica o del posto di lavoro. 3. Il grande rischio, invece, è connaturato a specifici cicli produttivi e coinvolge, oltre ai lavoratori addetti, anche l’ambiente circostante (ricordo ad esempio i grandi eventi di Seveso e Manfredonia). In genere esso dipende da circostanze impreviste ed entro certi limiti imprevedibili. 3)
LA PREVENZIONE PRIMARIA Concetti generali Per prevenzione primaria si intende la eliminazione o la riduzione di noti "fattori di rischio", intendendo per rischio la probabilità che si verifichi un evento dannoso (infortunio o peggioramento dello stato di salute) che coinvolga uno o più lavoratori o la collettività. La prevenzione primaria consta di due momenti fondamentali: individuazione della causa e sua eliminazione, oppure ove ciò non sia possibile, attenuazione dei possibili effetti. E’ a tutti noto l’aforisma: "conoscere per prevenire"; infatti è impossibile effettuare qualunque tipo di prevenzione se non si individuano i fattori di rischio. Genericamente, tutti i fattori di rischio per l’uomo possono essere classificati in quattro gruppi principali: Nei luoghi di lavoro la prevenzione primaria consiste in quell’insieme di attività volte a ridurre o ad eliminare i danni alla salute nei lavoratori. E’ questo l’unico tipo di prevenzione a cui deve mirare la medicina del lavoro; l’attuazione di una prevenzione "secondaria" o addirittura "terziaria" al giorno d’oggi non rappresenta altro che un fallimento dei obiettivi della nostra specialità. L’attività principale del medico del lavoro consiste nell’individuare e quantizzare i fattori di rischio cui i lavoratori di un determinato ciclo produttivo sono esposti. Inoltre il medico del lavoro collabora a eventuali interventi di realizzazione di misure per la eliminazione degli stessi fattori o, se questo non è possibile, per la riduzione degli effetti dannosi per la salute dei lavoratori. La classificazione dei fattori di rischio degli
ambienti di lavoro ha subito, nel tempo, numerose revisioni e
rimaneggiamenti. Una classificazione schematica, assai utile ai fini
didattici, è la cosiddetta Classificazione sindacale, riassunta nello
schema seguente: 1) Fattori del I gruppo (fattori di rischio di tipo fisico): rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, illuminazione, pressione barometrica etc. Tali fattori che sono comuni agli ambienti di vita extraprofessionale, differiscono solo per la loro abnorme quantità negli ambienti di lavoro. 2) Fattori del II gruppo ( fattori di rischio di tipo chimico e biologico): a) Fattori di rischio di tipo chimico, a loro volta suddivisi : -
secondo lo stato fisico: (solidi, liquidi e gassosi,
polveri, fumi, nebbie, gas e vapori: -
secondo l’origine: naturali e sintetici; - secondo la composizione chimica: sostanze organiche ed inorganiche, successivi gruppi e sottogruppi ; - secondo il loro effetto sull’organismo: irritanti, allergizzanti, tossici, fibrogeni, cancerogeni, mutageni, teratogeni; 3) Fattori di rischio del III gruppo (fattori legati alla fatica fisica): - - 4) Fattori di rischio del IV gruppo (fattori legati all’organizzazione del lavoro): - - - Si è già sottolineato come l’opera preventiva inizi con la puntuale ricognizione dei fattori di rischio associati a una specifica mansione o comuni a un insieme di lavoratori che operano in un comune ambiente. Per Gruppo omogeneo s’intende appunto quel gruppo costituito da lavoratori che, pur svolgendo mansioni diverse, sono soggetti agli stessi fattori di rischio (ad esempio saldatori e meccanici che lavorano nella stessa officina sono sottoposti al fattore di rischio rumore a prescindere dalla mansione di saldatore o di meccanico. La quantificazione dei fattori di rischio implica la conoscenza delle modalità di esposizione, quindi del ciclo lavorativo e dell’organizzazione del lavoro, del numero di esposti e dei tempi di esposizione.
4) RIFERIMENTI FILE DA CONSULTARE
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